IL D.P.R. 462/01

Il datore di lavoro deve garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro, quindi è tenuto a richiedere la verifica periodica di impianti di messa a terra di impianti elettrici (art. 86 D.Lgs. 81/08), dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (art. 84 D.Lgs. 81/08) e degli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione (art. 296 D.Lgs. 81/08).

Le periodicità

2 ANNI per tutti gli impianti elettrici a servizio di:

  • Ambienti a maggior rischio in caso di incendio:
    attività produttive di qualsiasi settore e genere soggette al controllo e rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco, attività a rischi specifici ad esempio locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento, alberghi, pensioni, autorimesse, ospedali, comuni, biblioteche, musei, gallerie, case di risposo per anziani; scuole, supermercati, centri commerciali, depositi, magazzini, etc.
    N.B. Il commento alla norma CEI 64-8/7 precisa che sono da intendersi “a maggior rischio di incendio” i luoghi di lavoro con valutazione del rischio incendio “media” o “alta”.
  • Luoghi con pericolo di esplosione:
    sono così definiti gli ambienti nei quali avviene la lavorazione, il convogliamento, la manipolazione o il deposito di materiali esplosivi, fluidi/polveri infiammabili.
  • Cantieri edili:
    sono luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per lavori di costruzione di nuovi edifici; opere di ristrutturazione, manutenzione, trasformazione, ampliamento o demolizione di edifici esistenti, lavori di movimentazione terra e cave.
  • Locali adibiti ad uso medico:
    sono gli ambienti destinati per scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici.

5 ANNI in tutti gli altri casi (c.d. “ambienti ordinari”).

Le verifiche degli impianti oggetto del D.P.R. 462/01 possono essere effettuate dagli Organismi Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, in alternativa alle ASL/ARPA. Ai fini del D.P.R. 462/01, non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici. Le risultanze delle verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra sono contenute un “Verbale” di verifica, ed il dettaglio delle operazioni compiute dall’ispettore nel “Rapporto di verifica” allegato al verbale. Il datore di lavoro è tenuto a conservare il Verbale ed il Rapporto di verifica ed esibirlo in caso di richiesta degli Organi di Vigilanza (INAIL, ex ISPESL, ASL / ARPA, ecc.).

E le sanzioni?

Il D.Lgs. 81/08 prevede, agli artt. 86 e 297 precise sanzioni, amministrative e penali per l’inosservanza degli obblighi di verifica periodica.
Dal nostro punto di vista, però, il motivo più importante per far verificare gli impianti non sono le sanzioni, che si vogliono evitare, ma l’obiettivo della reale ed efficace sicurezza degli impianti elettrici. E’ per questo che nel paragrafo “le verifiche elettriche secondo il D.P.R. 462/01” abbiamo scelto di approfondire brevemente il tema delle verifiche.

Impianti di messa a terra

Cosa viene verificato?

Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Cosa viene verificato?

Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione

Cosa viene verificato?

Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione